Chiediamo al di creare una nuova disposizione penale che penalizzi il consumo di prodotti dopanti. Le misure disciplinari delle federazioni sportive non hanno avuto l’effetto di dissuasione auspicato, per cui è urgente che intervenga lo stato.
Lettera alla Presidente del Consiglio nazionale e al Presidente del Consiglio degli Stati:
Ai sensi dell’art. 11, par. 1, lettera a della Legge federale sulla promozione della ginnastica e dello sport del 17 marzo 1972, la produzione, l’introduzione, l’intermediazione, la prescrizione e la consegna di prodotti dopanti è perseguibile penalmente.
Il reato principale, tuttavia, ossia il consumo di prodotti dopanti, non è punibile secondo il diritto vigente. Lo Stato deve imperativamente interessarsi al perseguimento penale e all’individuazione di tutti i casi di consumo, poichè questa misura costituisce un passo importante verso una Svizzera che serva da esempio per uno sport onesto e pulito.
Consiglio degli Stati: Presa d'atto
Implementato in 09.082.
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