Chiediamo che la Confederazione modifichi l’articolo 8 cpv. 2 della Costituzione federale come segue:
Art 8: Uguaglianza giuristica
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Costatiamo che la nostra Costituzione non è più in sintonia con la nostra società. Uno dei diritti fondamentali e base della nostra democrazia è la libertà individuale. A nostro parere, questo diritto non è rispettato, cosa che indebolisce la società e compromette la dignità del singolo.
L’aggiunta all’art. 8 della nostra Costituzione dei termini «orientamento sessuale» e «identità di genere» permette di colmare la lacuna presente nell’elenco delle discriminazioni. Riteniamo che questa precisazione sia necessaria perché l’espressione «modo di vita» non è abbastanza esplicito.
Oggi, un giovane omosessuale su cinque compie un tentativo di suicidio prima di compiere venti anni, contro uno su trentaquattro tra gli eterosessuali[1]. Queste percentuali rispecchiano un certo malessere. Attraverso i cambiamenti da noi proposti vogliamo allineare la Costituzione all’evoluzione dei costumi.
Come già avviene nelle costituzioni dei Cantoni di Basilea-Città, Ginevra e Zurigo, attraverso la nostra modifica vogliamo che la Confederazione garantisca la tutela di ogni cittadino da ogni forma di discriminazione.
[1] Studio pubblicato dall’Università di Zurigo all’inizio del 2013.
keine Diskrimierung sexuelle Orientierung_Juli_15.pdf |
Gleichberechtigung von Homosexuellen.pdf |
Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung "Ehe für alle".pdf |
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